giovedì 29 luglio 2010

AFFIDAMENTI COOPERATIVE SOCIALI

23 luglio: Pubblichiamo integralmente la circolare di Federsolidarietà Confcooperative che fa chiarezza sulla comunicazione dell’AVCP sugli affidamenti da parte degli enti locali alle sociali

Nella giornata di ieri, 22 luglio 2010, è stato pubblicato sul sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture un comunicato stampa sugli affidamenti da parte degli enti locali alle cooperative sociali. Tale comunicato stampa ha sintetizzato in modo del tutto erroneo e distorsivo, una comunicazione del Presidente dell’Autorità (anch’essa contemporaneamente presente sul sito internet dell’Autorità di Vigilanza) creando così ambiguità sull’applicazione dell’art. 5 della legge 381/91 da parte degli amministratori. Abbiamo prontamente segnalato, sempre nella giornata di ieri 22 luglio, alla stessa Autorità la duplice comunicazione e gli errori proponendo, con il sostegno dell’ufficio stampa di Confcooperative, una rettifica del comunicato stampa erroneo in modo che fosse congruente rispetto a quanto il Presidente aveva espresso. Nel merito, l’obiettivo della comunicazione del Presidente dell’Autorità (che si allega) non era l’applicazione o meno dell’art. 5 della legge 381/91 (anzi il comunicato è un atto di conferma di quanto, d’altronde, la stessa legge consente ad esclusione dei servizi socio assistenziali ed educativi) bensì la necessità per la stessa Autorità (a seguito delle problematiche avvenute a Catania e che non riguardano la bontà dell’impianto normativo) di stabilire procedure per l’acquisizione di informazioni relative a tali affidamenti. Si invitano gli enti in indirizzo a leggere con attenzione il comunicato ufficiale (in allegato) del Presidente, a trasmettere qualora necessario la comunicazione alle cooperative affidatarie nonché a segnalare agli uffici eventuali problematiche qualora dovesse insorgere.  

ALLEGATO
Comunicato del Presidente del 21 Luglio 2010 Trasmissione dei dati relativi ad affidamenti a Cooperative sociali ex art. 5 della Legge n. 381/91  

Il Presidente
VISTO l’art. 7, comma 8, del d.lgs 163/06 che prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio per contratti di importo superiore alla soglia dei 150.000 euro dati informativi sui contratti pubblici;
VISTO il Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, pubblicato in G.U. n.94 del 21 aprile 2008 con il quale si definiscono le modalità telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo superiore alla soglia dei 150.000 euro;
VISTE le istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, co. 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010;
VISTO l’art 5 della legge n. 381/91 che prevede la possibilità per i soggetti aggiudicatori di stipulare convenzioni con le cooperative sociali di cui all’art. 1, co. 1, lett. b (cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi diverse dalla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate) anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione;
CONSIDERATO che le disposizioni sulle comunicazioni di dati all’Osservatorio sono preordinate al rispetto dei principi fondamentali di matrice comunitaria in materia di contratti pubblici tra i quali quelli di trasparenza, correttezza, parità di trattamento e non discriminazione;
RITENUTO che la deroga prevista dall’art. 5 legge n. 381/91, deve considerarsi riferita alle procedure di affidamento, ma non ai suddetti principi comunitari

COMUNICA ·
Che le stazioni appaltanti che procedono ad affidamenti ai sensi dell’art 5 della legge n. 381/91, sono tenute ad effettuare le comunicazioni all’Osservatorio dei contratti pubblici, con le seguenti modalità: - convenzioni di importo superiore alla soglia dei 150.000 euro: secondo quanto specificato nel Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, pubblicato in G.U. n.94 del 21 aprile 2008; - convenzioni di importo inferiore alla soglia dei 150.000 euro: limitatamente alla sola acquisizione del codice CIG, fino a quando non verranno rese note con ulteriori comunicazioni le relative modalità di trasmissione dei dati. · Che non possono essere stipulate convenzioni ai sensi dell’art. 5 co. 1, legge n.381/91 per la fornitura di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1, co.1, lett. a).

Firmato: Il Presidente f.f. Giuseppe Brienza

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